L'assemblea è composta da tutti i consorziati che abbiano integralmente soddisfatte le loro obbligazioni derivanti dal presente Statuto.
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei Consorziati e le sue delibere, prese conformemente al presente Statuto impegnano anche i non intervenuti e dissenzienti.
Le modalità di rappresentanza nell'ambito dell'Assemblea sono le seguenti:
- i consorziati proprietari di appartamenti saranno rappresentati dai singoli Amministratori dei condominii, di cui fanno parte. Nell'ambito di ciascun condominio i consorziati potranno essere rappresentati in assemblea anziché dall'Amministratore da un loro rappresentante, munito di apposita delega rilasciata dall'Assemblea di condominio;
- i consorziati proprietari di ville saranno rappresentati da un unico rappresentante per ogni settore;
- per le zone destinate a servizi commerciali, alberghieri o turistici, partecipano alla Assemblea i singoli proprietari di unità immobiliari o un loro rappresentante. Il mandato di rappresentanza deve essere conferito per iscritto.
Singoli consorziati interessati a partecipare all'Assemblea nella semplice veste di osservatori, saranno ammessi alla stessa, previa comunicazione scritta alla Presidenza del Consorzio entro i dieci giorni precedenti la data di riunione dell'Assemblea; potranno inoltre essere ammessi a partecipare alla detta Assemblea, sempre nella semplice veste di osservatori, a discrezione del Presidente dell'Assemblea, anche consorziati che non abbiano adempiuto alla formalità di cui sopra.
Il voto sarà espresso dai singoli rappresentanti di cui sopra.
Ad ogni consorziato dovrà essere comunicato, a cura del Consiglio del Consorzio, avviso scritto, recante gli argomenti all'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima di quello fissato perla riunione dell`Assemblea.
L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei partecipanti al Consorzio espressi nei millesimi di cui al successivo art. 13, e delibera con voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta dei partecipanti al consorzio espressi in millesimi.
L'Assemblea, in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 10 giorni da quella di prima convocazione, è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei partecipanti al Consorzio espressi in millesimi e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti espressi in millesimi.
Ciascun Consorziato o rappresentante può delegare altra persona a partecipare all'Assemblea.
La delega deve essere scritta.
A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 12 e dalla tabella "A" di cui in appresso, per le unità non ancora edificate e di sua proprietà, la "Lidi d'ltalia S.p.A." ora "Basileus S.p.A.", avrà diritto di voto in Assemblea secondo i millesimi che dovranno essere attribuiti a tali unità a costruzione ultimata, secondo la convenzione di lottizzazione e sue successive varianti.