Lo Statuto del Consorzio

  • Art. 1 - Costituzione e durata

    È costituito il Consorzio non avente scopo di lucro denominato "CONSORZIO BAIA S. REPARATA" che ha sede a S. Teresa di Gallura (Sassari) località Santa Reparata. Il Consorzio ha durata di anni 10 (dieci), salvo tacita proroga a tempo indeterminato qualora alla scadenza non abbia esaurito i suoi compiti.
  • Art. 2 - Comprensorio d'intervento del Consorzio

    Al Consorzio Baia S. Reparata partecipano obbligatoriamente, come previsto dai singoli atti di trasferimento di proprietà, tutti i proprietari della zona interessata dalla Convenzione stipulata con il Comune di S. Teresa di Gallura in data 22 ottobre 1974 autenticata nelle firme dai Notaio Campus di Calangianus, repertorio 7682, registrata a Tempio Pausania in data 24 ottobre 1974 al N. 3644 vol. 101 e trascritta il 29 ottobre 1974, part. 3286/3801, e di cui ad autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna con decreto n. 348 del 15 maggio 1974.
    Possono partecipare al Consorzio tutti i proprietari limitrofi che usufruiscono dei servizi e delle attrezzature della zona, con le modalità e condizioni stabilite dal Consiglio del Consorzio.
  • Art. 3 - Scopi del Consorzio

    Il Consorzio ha i seguenti scopi:
    1. manutenzione degli impianti e delle reti di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque sia Iuride che pluviali, d'erogazione dell'acqua potabile, di energia elettrica e di illuminazione;
    2. manutenzione delle strade e delle piazze pubbliche e private, delle zone destinate a parcheggio e a verde pubblico, nonché della pulizia delle spiagge;
    3. manutenzione ordinaria e straordinaria, ricostruzioni o ampliamenti degli impianti e delle infrastrutture di cui sopra;
    4. organizzazione del servizio di raccolta immondizie nelle zone di pubblico accesso (ad anticipazione del servizio comunale) in quelle inedificate e sulle spiagge;
    5. deliberazione sui problemi della viabilità in tutto il territorio del Consorzio, eventuali concessioni di occupazione aree di uso pubblico che non siano di competenza della Pubblica Amministrazione;
    6. controllo sulle insegne dei negozi e dei locali pubblici, sull'illuminazione reclamistica ed i richiami acustici pubblicitari in maniera che non costituiscano turbativa al decoro e alla quiete pubblica, controllo sull'altezza degli alberi e della vegetazione in genere affinché non pregiudichi la pubblica e privata visuale, controllo su tutti gli interventi costruttivi e paesaggistici, per le zone già edificate ed ultimate;
    7. tutela sull'aspetto esteriore di tutti i fabbricati in relazione allo stato di manutenzione, ai colori, rifiniture, decorazioni, infissi, tende, muretti, marciapiedi, cancellini, antenne televisive, stenditoi e a tutto quanto comunque visibile all'esterno;
    8. tutela della pulizia e l'igiene nelle aree a giardino privato;
    9. organizzazione di un servizio riscossioni a favore dei consorziati e pagamenti per conto dei medesimi per rate, tasse, consumi, acqua, luce, utenza telefonica, etc.;
    10. erogazione dei servizi di custodia e vigilanza del posto telefonico pubblico, dell'Ufficio Postale, del centro medico, della cartellonistica, il tutto secondo le deliberazioni che saranno adottate dal Consiglio del Consorzio;
    11. rappresentanza dei consorziati presso tutti gli organismi pubblici e privati, nonché rappresentanza in liti sia passive che attive promosse o da promuovere davanti a giurisdizioni civili, penali, amministrative o speciali, aventi per oggetto i beni di cui ai punti a-b-c di questo articolo e/o i servizi e controlli di cui alle successive lettere di questo stesso articolo.
  • Art. 4 - Organi del Consorzio

    Sono organi del Consorzio:
    • l'Assemblea;
    • Il Consiglio del Consorzio;
    • Il Comitato di Controllo.
  • Art. 5 - L'Assemblea

    L'assemblea è composta da tutti i consorziati che abbiano integralmente soddisfatte le loro obbligazioni derivanti dal presente Statuto.
    L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei Consorziati e le sue delibere, prese conformemente al presente Statuto impegnano anche i non intervenuti e dissenzienti.
    Le modalità di rappresentanza nell'ambito dell'Assemblea sono le seguenti:
    1. i consorziati proprietari di appartamenti saranno rappresentati dai singoli Amministratori dei condominii, di cui fanno parte. Nell'ambito di ciascun condominio i consorziati potranno essere rappresentati in assemblea anziché dall'Amministratore da un loro rappresentante, munito di apposita delega rilasciata dall'Assemblea di condominio;
    2. i consorziati proprietari di ville saranno rappresentati da un unico rappresentante per ogni settore;
    3. per le zone destinate a servizi commerciali, alberghieri o turistici, partecipano alla Assemblea i singoli proprietari di unità immobiliari o un loro rappresentante. Il mandato di rappresentanza deve essere conferito per iscritto.
    Singoli consorziati interessati a partecipare all'Assemblea nella semplice veste di osservatori, saranno ammessi alla stessa, previa comunicazione scritta alla Presidenza del Consorzio entro i dieci giorni precedenti la data di riunione dell'Assemblea; potranno inoltre essere ammessi a partecipare alla detta Assemblea, sempre nella semplice veste di osservatori, a discrezione del Presidente dell'Assemblea, anche consorziati che non abbiano adempiuto alla formalità di cui sopra.
    Il voto sarà espresso dai singoli rappresentanti di cui sopra.
    Ad ogni consorziato dovrà essere comunicato, a cura del Consiglio del Consorzio, avviso scritto, recante gli argomenti all'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima di quello fissato perla riunione dell`Assemblea.
    L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei partecipanti al Consorzio espressi nei millesimi di cui al successivo art. 13, e delibera con voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta dei partecipanti al consorzio espressi in millesimi.
    L'Assemblea, in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 10 giorni da quella di prima convocazione, è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei partecipanti al Consorzio espressi in millesimi e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti espressi in millesimi.
    Ciascun Consorziato o rappresentante può delegare altra persona a partecipare all'Assemblea.
    La delega deve essere scritta.
    A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 12 e dalla tabella "A" di cui in appresso, per le unità non ancora edificate e di sua proprietà, la "Lidi d'ltalia S.p.A." ora "Basileus S.p.A.", avrà diritto di voto in Assemblea secondo i millesimi che dovranno essere attribuiti a tali unità a costruzione ultimata, secondo la convenzione di lottizzazione e sue successive varianti.
  • Art. 6 - Compiti dell'Assemblea

    È competenza dell'Assemblea:
    1. l'approvazione e la modifica dello Statuto;
    2. l'approvazione del rendiconto annuale di gestione;
    3. l'approvazione del preventivo annuale di gestione;
    4. lo scioglimento del Consorzio e l'ampliamento o la riduzione del suo comprensorio;
    5. l'approvazione di tutto quanto forma oggetto dell'art. 3 che precede;
    6. tutto quanto il Consiglio di Consorzio ritenga di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
    L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio ogni qualvolta il Consiglio del Consorzio ne rawisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del rendiconto annuale di gestione e preventivo annuale di gestione. L'Assemblea e convocata inoltre, quando almeno tre consorziati o rappresentanti di zone consorziate, che rappresentino almeno 300 millesimi dell'intero consorzio, ne facciano richiesta scritta e motivata al Consiglio del Consorzio.
  • Art. 7 - Il Consiglio del Consorzio

    Il Consiglio del Consorzio composto di 9 (nove) membri, viene eletto dall'assemblea che si riunisce e delibererà sempre in base ai millesimi rappresentati da ciascun delegato o proprietario comunque abilitato a votare ai sensi dell'art. 5.
    I membri del Consiglio del Consorzio potranno essere eletti anche al di fuori dell'ambito dei consorziati.
    Almeno due consiglieri devono essere scelti fra quelli indicati dai rappresentati dei condominii, ed almeno uno dai rappresentanti di ville e zone commerciali.
    Risulteranno eletti membri del Consiglio coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti, come sopra espressi.
    ll Consiglio del Consorzio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio.
    I membri del Consiglio del Consorzio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
    Le deliberazioni del Consiglio del Consorzio sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.
    In caso di dimissioni, decesso o permanente impedimento di uno dei membri, subentrerà il primo dei non eletti che ha riportato il maggior numero dei voti.
  • Art. 8 - Compiti del Consiglio del Consorzio

    È compito del Consiglio di Consorzio:
    1. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
    2. procedere ad interventi urgenti, salvo ratifica dell'operato da parte dell'Assemblea nella prima riunione successiva;
    3. approntare i programmi operativi da sottoporre al voto dell'Assemblea;
    4. prendere contatti con Autorità, Enti pubblici o privati e Istituti di Credito;
    5. predisporre il Rendiconto e il Preventivo di gestione;
    6. seguire l'operato dei Tecnici del Consorzio;
    7. rappresentare negozialmente e giudizialmente i proprietari consorziati, nonché agire autonomamente, sia giudizialmente che stragiudizialmente nei confronti di tutti coloro, consorziati e non consorziati, che violassero la normativa consortile.
    Le funzioni di Segretario delle riunioni Assembleari e del Consiglio del Consorzio sono esercitate a turno dai membri del Consiglio stesso, escluso il Presidente o da chiunque venga all'uopo nominato dal Presidente stesso.
    Tutti i membri del Consiglio del Consorzio, ivi compreso il Presidente, presteranno la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive per viaggi, trasferte ed altro, connesso alla funzionalità delle istanze direttive.
  • Art. 9 - Il Comitato di Controllo

    È composto di tre membri eletti dell'Assemblea che prowede altresì alla nomina del Presidente.
    Dura in carica tre anni.
    I componenti del Comitato di Controllo potranno essere eletti anche al di fuori dell'ambito dei consorziati.
    Almeno uno dei componenti dovrà essere scelto fra quelli indicati dai rappresentanti dei condominìi.
    Delibera sui ricorsi avverso i prowedimenti del Consiglio del Consorzio che dovranno essere presentati per iscritto dal consorziato ricorrente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
    La decisione del Comitato di Controllo dovrà essere comunicata al ricorrente entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.
    Il Comitato di Controllo prowede altresì al controllo della rispondenza del rendiconto di gestione, con le risultanze dei libri e delle scritture contabili, annualmente prima della presentazione in assemblea.
  • Art. 10 - Il Presidente e il Vice Presidente

    ll Presidente è il capo dell'amministrazione del Consorzio e a lui spetta di rappresentare l'ente di fronte ai terzi.
    Egli provvede alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Consorzio - che presiede - a dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio del Consorzio, al quale potra sostituirsi in caso d'urgenza salvo ratifica.
    Il Presidente firma tutti gli atti formali del Consorzio ed i mandati di pagamento, rappresenta il Consorzio in giudizio.
    ll Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
  • Art. 11 - Tecnici del Consorzio e personale

    La "Basileus S.p.A." fino alla data di ultimazione di tutti i lavori e successivamente il Consiglio del Consorzio, può nominare uno o più Tecnici del Consorzio col compito di prowedere a quanto descritto dall'art 3 (tre) - par. a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - ed assistere il Presidente ed il Consiglio del Consorzio per tutti gli incombenti di natura organizzativa, urbanistica, tecnica, amministrativa e finanziaria.
    Ogni tecnico sarà retribuito in base alle tariffe dell'Ordine o Collegio professionale al quale appartiene.
    Potranno inoltre essere assunti dipendenti da parte del Consiglio per le esigenze del Consorzio.
  • Art. 12 - Tabella "A"

    Per la ripartizione pro-quota degli oneri finanziari del Consorzio e per le deliberazioni della Assemblea, verrà attribuito ad ogni consorziato un valore espresso in millesimi secondo una tabella millesimale, chiamata "tabella A". L'approvazione di tutte le "tabelle A", sostitutive delle precedenti, dovranno avvenire con delibera del Consiglio.
  • Art. 13 - Formazione della Tabella "A"

    Per la formazione della "tabella A" saranno adottati i seguenti criteri:
    1. appartamenti: divisi per zone, per settori, la sommatoria dei singoli valori millesimali sarà quella di rappresentanza nell'ambito del Consorzio;
    2. locali ad uso commerciale: i singoli valori millesimali delle singole unità immobiliari saranno quelle di rappresentanza nell'ambito del Consorzio;
    3. locali ad uso turistico: i singoli valori millesimali delle singole unità immobiliari saranno quelle di rappresentanza nell'ambito del Consorzio;
    4. locali ad uso attrezzature sportive: i singoli valori millesimali delle singole unità immobiliari saranno quelle di rappresentanza nell'ambito del Consorzio.

    Formazione dei millesimi

    La somma di tutte le superfici edificate e non edificate ma edificabili relative a tutti i consorziati o zone consorziate, sarà ragguagliata a 1000, con la seguente creazione di valori virtuali:
    1. Superficie di appartamenti: superficie appartamento comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 1.00
    2. Superficie terrazzi, balconi, patii, solarium: al netto dei muri di contenimento o di protezione.
      Parametro = 0.35
    3. Superficie di ville: superficie della villa comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 1.10
    4. Locali ad uso commerciale: superficie dei locali commerciali con servizio al pubblico comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 1.10
      superficie dei locali commerciali per uso deposito o magazzino comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 0.80
    5. Locali ad uso turistico: superficie dei locali ad uso turistico con servizio al pubblico, comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione, comprensivi altresì di tutte le superfici coperte a patio.
      Parametro = 1.20
      superficie dei locali ad uso turistico con servizio di magazzino, dispensa, deposito comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 0.90
    6. Locali ad uso attrezzature sportive: superficie dei locali di uso sportivo ed accessorio, con esclusione dei muri perimetrali ed interni.
      Parametro = 0.60
    7. Zone edificabili non edificate per le sole spese di gestione:
      Parametro 0.10 in relazione alla possibilità edificatoria, applicato ai millesimi degli appartamenti e ville di futura edificazione, già dotati di concessione edilizia.
    8. Superficie interrati residenza turistica alberghiera: superficie comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 0.70
    9. Superficie seminterrati residenza turistica alberghiera: superficie comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 0.80
    10. Superficie residenziale di appartamento a piano interrato o seminterrato: superficie comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 0.73
    11. Superficie residenziale di villa a piano interrato o seminterrato: superficie comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 0.80
    12. Superficie di cantine a piano interrato: superficie comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 0.30
    13. Superficie di cantine a piano seminterrato: superficie comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 0.40
    14. Superficie garage: superficie comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 0.50
    15. Superficie locali uso commerciale per deposito o magazzino a piano interrato e/o seminterrato: superficie comprensiva dei muri perimetrali ed interni e al 50% di quelli in comunione.
      Parametro = 0.60.
    L'insieme dei millesimi ricavati con la sopraddetta metodologia serviranno per la ripartizione delle spese consorziali di cui ai precedenti articoli. Potranno, successivamente alla formazione del Consorzio, essere stabiliti altri tipi di tabelle millesimali per tipi particolari di intervento consorziale.
  • Art. 14 - Proprietà

    Il Consorzio all'atto della sua costituzione, non ha in proprietà alcuna superficie edificata o di aree destinate a servizi, quali strade, giardini, parcheggi, depuratori, condotte aeree o sotterranee, ecc., ma si limita, secondo gli scopi consortili alla ordinaria e straordinaria manutenzione, ricostruzione o ampliamento delle stesse infrastrutture.
    E in facoltà del Consorzio l'acquisizione delle aree di cui sopra, dalla Società proprietaria del complesso o dai condomini aventi causa della predetta Società, con esclusione di quelle da cedere al Comune di S. Teresa di Gallura, all'atto della completa edificazione del comprensorio di lottizzazione di Baia S. Reparata. Tutti gli obblighi assunti dalla Società edificatrice, attinenti agli scopi consortili con il Comune di S. Teresa di Gallura, con Enti pubblici e privati relativamente ai servizi dagli stessi forniti al comprensorio di lottizzazione, sono a carico del Consorzio.
  • Art. 15 - Modalità per gli interventi

    Il Consiglio del Consorzio potrà esercitare direttamente tutte le funzioni di cui all'art. 3, oppure conferirle in appalto; potrà, inoltre, ricevere finanziamenti, contrarre mutui ed assumere obbligazioni connesse agli scopi consortili.
    In base alle delibere dell'Assemblea del Consorzio, il Consiglio di Consorzio potrà esercitare quanto sopra senza alcuna limitazione d'importo e ditempo, nel rispetto dell'articolo 1 e sempre nel rispetto dei rendiconti e preventivi approvati dall'Assemblea stessa.
    È data facoltà al Consiglio del Consorzio eccedere, per motivi di urgenza, il limite imposto dalla Assemblea nell'approvazione dei bilanci.
    Di ciò ne dovrà essere tempestivamente informata l'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; dovrà essere, inoltre, messo all'ordine del giorno della successiva riunione dell'Assemblea per la ratifica dell'operato.
    I consorziati e le zone consorziate dovranno contribuire, per le quote di loro spettanza, al finanziamento di quanto sopra, sia nell'ordinaria che straordinaria gestione, con le modalità del susseguente Articolo 16.
  • Art. 16 - Finanziamento

    Il Presidente del Consorzio, sentito il Consiglio del Consorzio, convoca entro il giorno 30 aprile di ogni anno, l'Assemblea del Consorzio, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo degli anni di gestione a cui si riferiscono.
    È data facoltà al Presidente del Consorzio di variare,la data dell'Assemblea di cui sopra a suo insindacabile giudizio, comunque entro e non oltre 30 giorni dalla stessa.
    Tutte le spese di ordinaria e straordinaria gestione, dovranno essere versate per acconti dai consorziati o zone consorziate, dopo l'approvazione dell'Assemblea, alle date che verranno stabilite dall'Assemblea stessa.
    Gli eventuali conguagli sul consuntivo dovranno essere versati dai consorziati o zone consorziate con la prima rata dell'anno successivo a quello di cui si tratta.
    In caso di non approvazione del Bilancio consuntivo e Preventivo è data facoltà al Presidente del Consorzio di attuare una gestione provvisoria al fine di sopperire alle necessità più urgenti, che terminerà con l'approvazione definitiva dei bilanci stessi, nelle successive riunioni dell'Assemblea del Consorzio.
    La Gestione Provvisoria dovrà essere comunicata a tutti i consorziati o zone consorziate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con indicati gli importi gestionali e relative suddivisioni e il motivo di intervento prioritario.
    È fatto obbligo ai consorziati e zone consorziate di finanziare la gestione provvisoria con le stesse modalità di cui sopra.
  • Art. 17 - Pagamento delle quote di spesa

    Le quote individuali di spesa di cui all'art. 16, approvate dall'Assemblea, dovranno essere pagate entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione scritta inviata a ciascun consorziato 0 zona consorziata.
    Contro i morosi si potrà procedere coattivamente a norma di legge e si applicheranno interessi al tasso pari al prime rate ABI maggiorato di due punti, in ragione d'anno, decorrenti dalla scadenza del sopraindicato termine per adempiere.
  • Art. 18 - Scioglimento del Consorzio

    Il Consorzio si scioglierà al verificarsi di una delle seguenti cause:
    1. per il passaggio di tutte le attività connesse agli scopi consortili, al Comune di S. Teresa di Gallura (Sassari);
    2. per impossibilità manifesta di funzionamento o per continuata inattività dell'Assemblea.
  • Art. 19 - Modifica dello Statuto

    Per la modifica parziale o totale dello Statuto, a richiesta dell'Assemblea, il Presidente del Consorzio indice convocazione di Assemblea entro 90 giorni dalla richiesta stessa. L'Assemblea sarà validamente costituita e potrà deliberare con le modalità previste dall'art. 5.
  • Art. 20 - Foro competente

    Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente statuto sarà competente il Foro di Bologna.
F.to Gianni Cesari
F.to Federico Tonelli, notaio.

Casalecchio di Reno, lì 4 dicembre 1997
Registrato a Bologna il 10/12/97 al N.22018.